Migranti, la Consulta: “Legittimo il fermo amministrativo delle navi”

La Corte ha anche rigettato i dubbi di irragionevolezza e sproporzione della misura del fermo, giudicandola adeguata e coerente con la finalità di salvaguardia della vita in mare

Migranti sulle coste greche

Ultimo aggiornamento 8 agosto 2025 - 16:21

Una sentenza che rappresenta un importante chiarimento sul bilanciamento tra sicurezza, legalità e diritti umani nelle operazioni di salvataggio in mare, riaffermando il ruolo centrale del diritto costituzionale e internazionale nella tutela della vita e della dignità di ogni persona è rappresentata dalla sentenza n. 101 depositata lo scorso 8 luglio. La Corte costituzionale si è pronunciata su importanti questioni di legittimità sollevate dal Tribunale ordinario di Brindisi, riguardanti l’articolo 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, nella parte in cui disciplina il fermo amministrativo delle navi coinvolte in operazioni di soccorso in mare. Il Tribunale pugliese aveva sollevato dubbi circa la conformità della normativa al principio di determinatezza sancito dall’art. 25 della Costituzione e al rispetto degli obblighi internazionali, in particolare quelli derivanti dalla Convenzione SAR di Amburgo e dai princìpi costituzionali di solidarietà e tutela dei diritti umani. La Corte ha anzitutto riconosciuto la natura punitiva del fermo della nave, in quanto misura sanzionatoria che incide sensibilmente sull’attività delle organizzazioni coinvolte. Tuttavia, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate, rilevando che la norma è sufficientemente chiara e delimita in modo preciso i confini tra comportamento lecito e illecito.

Secondo i giudici costituzionali, la legge garantisce la conoscibilità del precetto, evitando margini di arbitrio da parte del giudice. Nel merito del rapporto con il diritto internazionale, la Corte ha affermato che la disciplina nazionale si inserisce pienamente nel sistema di cooperazione internazionale per la ricerca e il salvataggio in mare, previsto dalla Convenzione SAR.

La sanzione del fermo, infatti, scatta solo in caso di inosservanza di ordini legalmente dati, conformi al diritto internazionale e basati su dati oggettivi e ufficiali riconosciuti dallo Stato italiano. Inoltre, la Corte ha ritenuto infondate anche le censure relative alla violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, che impongono il rispetto degli obblighi internazionali. L’interpretazione sistematica della normativa, ha spiegato la Corte, richiede un’armonizzazione con i princìpi costituzionali, in particolare quelli relativi al soccorso in mare, al divieto di respingimento e alla tutela dei diritti fondamentali. Significativa, a tal proposito, l’affermazione secondo cui non è vincolante un ordine che, se eseguito, porterebbe a mettere a rischio la vita umana o a violare diritti assoluti, come il divieto di trattamenti inumani o degradanti. L’inosservanza di tali ordini non può essere sanzionata, in quanto in contrasto con obblighi superiori di tutela della vita e della dignità umana.

La Corte ha anche rigettato i dubbi di irragionevolezza e sproporzione della misura del fermo, giudicandola adeguata e coerente con la finalità di salvaguardia della vita in mare. La sanzione, secondo i giudici, punisce condotte che minacciano il sistema di cooperazione internazionale instaurato dalla Convenzione SAR. Infine, la Corte ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché valuti l’incidenza delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni, sulla durata del fermo, originariamente fissata in modo rigido.