Bologna – Il d.l. 16 settembre 2024, n. 131, noto come Decreto Infrazioni, segna un importante passo avanti per la portualità turistica in Italia. Convertito in legge con la L. 14 novembre 2024, n. 166, introduce significative modifiche normative, escludendo ufficialmente le concessioni demaniali marittime destinate alla gestione (e, se necessario, alla costruzione) di infrastrutture per la nautica da diporto, come porti turistici e punti di ormeggio, dall’ambito di applicazione della direttiva Bolkestein (Direttiva 2006/123/CE).
Le modifiche alla Legge 118/2022
Accogliendo le richieste delle associazioni del settore, il legislatore ha riconosciuto la specificità delle infrastrutture dedicate alla nautica da diporto. L’art. 1 del Decreto Infrazioni, modificando l’art. 3 della L. 5 agosto 2022, n. 118 (approvata durante il Governo Draghi), ha eliminato ogni riferimento alle concessioni per la realizzazione e gestione di tali strutture.
Questa scelta si basa sul fatto che l’utilizzo di beni portuali, rientranti nel demanio marittimo necessario (artt. 822 c.c. e 28 cod. nav.), da parte di concessionari privati, non ricade sotto la Direttiva 2014/23/UE relativa ai contratti di concessione. Tali concessioni non rientrano nella nozione di “concessioni di servizi” (cfr. sentenza CGUE 14 luglio 2016, “Promoimpresa”) e sono assegnate attraverso la procedura di cui all’art. 3, D.P.R. 509/1997, in linea con i principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità.
Questo chiarimento normativo distingue le concessioni per la nautica da diporto dalle concessioni balneari, superando definitivamente l’equiparazione tra le due categorie.
E le concessioni balneari?
Le concessioni balneari, invece, permangono sotto l’egida della L. 118/2022, pur con alcune modifiche introdotte dal Decreto Infrazioni. Tra queste, spicca una (nuova) proroga ex lege delle concessioni fino al 30 settembre 2027 per garantire la pianificazione delle procedure di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica. Tuttavia, entro il 30 giugno 2027, dovranno essere avviate le gare per l’affidamento delle concessioni nel rispetto dei principi di libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, con particolare attenzione alla partecipazione di microimprese, piccole imprese e imprese giovanili (nuovo art. 4, comma 1, L. 118/2022).
Qualora dovessero emergere difficoltà oggettive che impediscano la conclusione delle procedure entro il 30 settembre 2027, l’autorità competente potrà differire la scadenza delle concessioni esistenti, motivandone le ragioni, fino al 31 marzo 2028.
In caso di rilascio della concessione a un nuovo concessionario, è previsto un indennizzo per il concessionario uscente, pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati, inclusi quelli legati a eventi calamitosi o obblighi di legge sopravvenuti (art. 4, comma 9, L. 118/2022).
È opportuno segnalare, tuttavia, che il TAR Liguria, tramite la recentissima sentenza n. 869 del 14 dicembre 2024, ha statuito che “la disciplina legislativa che, da ultimo, ha disposto l’ulteriore proroga dell’efficacia delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 deve essere (anch’essa) disapplicata […]”.
Implicazioni per il settore nautico e balneare
La separazione normativa tra concessioni per la nautica da diporto e concessioni balneari rappresenta un passaggio fondamentale per valorizzare due settori strategici dell’economia italiana. Da un lato, riconosce le peculiarità delle infrastrutture diportistiche, come porti turistici e punti di ormeggio, essenziali per il turismo nautico e attrattive per un pubblico internazionale sempre più esigente. Dall’altro, consente agli operatori di investire in innovazione e sostenibilità senza dover affrontare normative pensate per contesti differenti, come le spiagg.
Questa maggiore chiarezza normativa favorisce gli investimenti privati, stimolando lo sviluppo di strutture moderne e competitive a livello globale.