Il Tar della Liguria ha respinto il ricorso presentato da Assarmatori, Assagenti, Grandi Navi Veloci, Moby, Stazioni Marittime e Giulio Uras contro l’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale istituita dal Comune di Genova. La misura, pari a 3 euro per passeggero, era stata prevista nell’ambito del percorso di riequilibrio finanziario concordato tra Palazzo Tursi e lo Stato nel novembre 2022. La sentenza considera legittimo il prelievo e chiude, almeno sul piano del primo grado amministrativo, una partita che incrocia finanza locale, traffico passeggeri e competitività dello scalo genovese.
La questione nasce dal cosiddetto “patto per Genova”, sottoscritto il 22 novembre 2022 per accompagnare il Comune in un percorso di riequilibrio strutturale. Il presupposto era una situazione di forte indebitamento: il debito pro capite dell’ente superava i mille euro per abitante. L’accordo prevedeva una serie di misure per aumentare le entrate comunali, tra cui l’incremento dell’addizionale Irpef e, appunto, l’introduzione di un tributo di 3 euro per ogni passeggero imbarcato nel porto. Il cronoprogramma stimava in 19,2 milioni di euro annui il maggior gettito derivante dall’Irpef e in 5,719 milioni quello legato all’imbarco portuale, per un totale di circa 24,9 milioni l’anno.
Il Comune, però, non aveva introdotto subito la tassa portuale. L’addizionale è arrivata soltanto nel dicembre 2025, con la delibera del Consiglio comunale numero 72, tre anni dopo la firma dell’accordo. Nel frattempo l’amministrazione aveva aumentato le aliquote dell’Irpef e, sempre nel dicembre 2025, le aveva portate all’1,2% per tutti gli scaglioni di reddito. È proprio questa sequenza ad avere alimentato il contenzioso: secondo i ricorrenti, l’aumento delle entrate Irpef avrebbe consentito di raggiungere, e in alcuni casi superare, gli obiettivi finanziari fissati dal patto con lo Stato, rendendo non necessaria l’introduzione di un ulteriore prelievo sui passeggeri.
Il Tar, però, ha adottato una lettura diversa. Per i giudici le due misure non erano alternative, ma dovevano essere applicate congiuntamente. La norma nazionale richiamata nella sentenza prevede infatti l’incremento dell’addizionale Irpef “e” l’addizionale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale. Per questo, anche l’eventuale crescita del gettito Irpef non avrebbe fatto venir meno automaticamente l’obbligo di adottare la seconda misura.
C’è poi un punto contabile importante. Il ricorso aveva indicato l’incremento complessivo delle entrate Irpef come prova del raggiungimento degli obiettivi. Il Tar ha però distinto la crescita del gettito provocata dalle aliquote più elevate da quella determinata dall’ampliamento della base imponibile. Nel 2022, 2023 e 2024 il gettito Irpef complessivo rispetto al 2021 era cresciuto rispettivamente di 13,112, 25,918 e 36,801 milioni di euro. Ma secondo il ragionamento della sentenza, una parte consistente di questa crescita dipendeva dall’aumento della base imponibile, collegato a occupazione, retribuzioni, inflazione e ciclo economico. Depurando questi effetti, il maggior gettito attribuibile all’aumento delle aliquote viene stimato in 7,674 milioni nel 2022, 15,061 milioni nel 2023 e 18,626 milioni nel 2024. Il Comune, quindi, non avrebbe realizzato attraverso la sola Irpef l’intero obiettivo annuale di 19,2 milioni previsto dal cronoprogramma.
La sentenza affronta anche uno dei nodi più delicati per il settore marittimo: se quei 3 euro siano una tariffa legata ai servizi portuali oppure una vera e propria imposta. La risposta del Tar è netta. Si tratta di un prelievo tributario autonomo e non di un corrispettivo per l’utilizzo del porto. Proprio per questa ragione, secondo i giudici, non trova applicazione il meccanismo previsto dal regolamento europeo 352 del 2017 sui diritti per i servizi portuali e per l’utilizzo delle infrastrutture. Quel regolamento riguarda i corrispettivi pagati dagli operatori delle navi o dai proprietari delle merci per servizi e infrastrutture portuali; il tributo genovese, invece, grava sui passeggeri e serve al riequilibrio dei conti comunali.
È una distinzione che ha un peso economico rilevante. Se il prelievo fosse stato qualificato come tariffa portuale, sarebbe stato necessario misurarlo rispetto ai servizi forniti e sottoporlo ai principi europei di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione applicabili a quel tipo di corrispettivi. Essendo invece un’imposta, il suo collegamento con una specifica prestazione pubblica non è richiesto. Il Tar sottolinea infatti che il tributo è destinato al consolidamento dei conti dell’ente e non rappresenta il prezzo pagato per una determinata prestazione portuale.
Resta sullo sfondo la questione della competitività dello scalo. I ricorrenti avevano sostenuto che un prelievo aggiuntivo potesse avere conseguenze negative sui traffici passeggeri e sulla capacità di Genova di competere con altri porti. Ma, secondo il Tar, nel ricorso mancavano elementi concreti per dimostrare questo effetto: non erano state prodotte analisi di mercato, prospettive di entrata o di bilancio capaci di quantificare le eventuali ricadute. La sentenza ricorda inoltre che il Comune aveva esaminato il tema nelle commissioni consiliari, dove erano stati discussi sia i possibili effetti sull’attrattività dello scalo sia i benefici finanziari dell’operazione.
La dimensione finanziaria resta comunque il cuore della vicenda. Il Comune sostiene che il nuovo tributo produca un’entrata caratterizzata da una ragionevole certezza di riscossione, perché il prelievo viene associato all’acquisto del biglietto. La finalità indicata dall’amministrazione non è soltanto quella di contribuire al riequilibrio del bilancio, ma anche di compensare almeno in parte i costi che il traffico turistico e passeggeri produce sulla città, dalla viabilità ai trasporti, fino all’igiene urbana e ai servizi della polizia locale. Il Tar ha ritenuto coerente questa impostazione con la disciplina nazionale.
Un altro aspetto significativo riguarda il rapporto tra porto e Comune. La circostanza che le aree portuali rientrino nella competenza dell’Autorità di Sistema Portuale non esclude, secondo il Tar, il collegamento territoriale con l’amministrazione comunale. Il porto si trova infatti anche nel territorio civico e il Comune resta l’ente generale chiamato a curare gli interessi della popolazione residente. I giudici richiamano inoltre precedenti in materia fiscale per ricordare che l’autonomia dell’Autorità portuale non cancella la potestà tributaria comunale prevista dalla legge.
La sentenza considera legittimo anche il tetto massimo di 3 euro. La legge statale individua gli elementi fondamentali del tributo: le condizioni finanziarie che consentono di attivarlo, il presupposto dell’imbarco in un porto o aeroporto situato nel territorio comunale, i passeggeri come soggetti passivi e il limite massimo di 3 euro a persona. Al Comune spetta invece definire la disciplina attuativa, comprese le agevolazioni e le esenzioni. Le modalità concrete di riscossione saranno stabilite attraverso una convenzione con Stazioni Marittime o con le compagnie di navigazione.
Particolarmente delicato era il capitolo delle esenzioni. Il regolamento esclude dal pagamento i residenti nel Comune di Genova e i passeggeri residenti nelle isole verso le quali è diretta la nave, oltre ad alcune categorie impegnate per ragioni di servizio, come forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco e protezione civile. Il Tar considera queste differenze compatibili con il diritto europeo: i residenti genovesi sono già soggetti all’aumento dell’addizionale Irpef previsto dallo stesso percorso di risanamento, mentre chi vive nelle isole di destinazione utilizza il collegamento marittimo per rientrare nel proprio territorio e non per finalità turistiche.
Il risultato è una conferma della scelta del Comune. Il Tar ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti contro la relazione del Ministero dell’Interno, compensando le spese di lite tra le parti. La decisione stabilisce così che, nel quadro normativo esaminato dai giudici, il prelievo di 3 euro per passeggero può essere utilizzato da Genova come strumento del percorso di riequilibrio finanziario.
La vicenda genovese ribadisce un passaggio sempre più centrale nella finanza degli enti locali: quando il bilancio è sottoposto a un percorso straordinario di risanamento, il territorio diventa anche il luogo nel quale si cercano nuove basi imponibili. Nel caso di Genova, il punto di contatto è il traffico passeggeri del porto. I 3 euro non sono stati qualificati dal giudice come il prezzo di un servizio portuale, ma come una componente della strategia fiscale necessaria a sostenere il riequilibrio dei conti comunali. La partita, nata dall’intreccio fra debito pubblico locale, turismo, trasporto marittimo e autonomia tributaria, si sposta così dal terreno della legittimità amministrativa a quello, più ampio, degli effetti economici che il nuovo prelievo potrà produrre sui passeggeri e sull’ecosistema portuale genovese.
La reazione di Assarmatori
Assarmatori “prende atto dell’odierna sentenza del Tribunale Amministrativo della Liguria sull’istituzione dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e del relativo regolamento a Genova – si legge in una nota – Le motivazioni saranno oggetto di approfondita analisi cui seguirà la decisione relativa a un eventuale ricorso d’appello presso il Consiglio di Stato”.