Salerno, il Consiglio di Stato: niente autorizzazioni per un solo segmento del ciclo portuale

Ribaltata la sentenza del Tar Campania sul caso Cartour Delta. Per Palazzo Spada l’autorizzazione prevista dall’articolo 16, comma 3, della legge 84/94 riguarda il ciclo complessivo delle operazioni portuali. Per le singole attività resta la disciplina dell’autoproduzione. La soddisfazione dell'Ancip

Il porto di Salerno

Ultimo aggiornamento 21 settembre 2026 - 22:13

Il Consiglio di Stato mette un punto, almeno sul piano amministrativo, alla controversia tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e Cartour sulle operazioni di rizzaggio e derizzaggio a bordo della Cartour Delta nel porto di Salerno. Con la sentenza pubblicata sul ricorso 9785/2025, la Quinta Sezione ha accolto l’appello dell’Autorità portuale e respinto il ricorso presentato dalla compagnia, ribaltando la decisione del Tar Campania-Salerno.

La questione ruotava attorno all’articolo 16 della legge 84/1994 e, in particolare, alla possibilità per un’impresa di ottenere un’autorizzazione ex comma 3 limitata a una parte del ciclo delle operazioni portuali. Cartour aveva chiesto di poter svolgere in conto proprio, sulla propria nave, il rizzaggio e derizzaggio dei mezzi accompagnati da conducente, affidando ad altra impresa le altre attività, dal carico e scarico alla movimentazione e alle operazioni sui rotabili non accompagnati.

Il Tar aveva ritenuto che la legge non impedisse di autorizzare una singola parte del ciclo, a condizione che l’impresa possedesse i requisiti tecnici, operativi e finanziari necessari per quel segmento. Da qui l’annullamento del diniego dell’Autorità portuale.

Il Consiglio di Stato ha dato una lettura diversa. Secondo i giudici, il tenore letterale dell’articolo 16 porta a ritenere che l’autorizzazione prevista dal comma 3 riguardi il ciclo complessivo delle operazioni portuali, distinguendolo dai servizi portuali, che invece possono essere autorizzati singolarmente o cumulativamente. Se il legislatore avesse voluto consentire la stessa possibilità per le operazioni portuali, scrive il Collegio, avrebbe utilizzato una formulazione analoga a quella prevista per i servizi.

La conseguenza è precisa: un’impresa che non disponga dell’autorizzazione ex articolo 16, comma 3, e non sia in grado di svolgere l’intero ciclo non può utilizzare quel titolo per ottenere l’autorizzazione soltanto a una o alcune operazioni. Può invece chiedere l’autorizzazione all’autoproduzione prevista dal comma 4-bis, ma solo quando non sia possibile soddisfare la domanda attraverso le imprese già autorizzate o il lavoro portuale temporaneo e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.

È un passaggio che il Consiglio di Stato collega anche alla sicurezza. Il regime autorizzatorio dell’articolo 16, spiega la sentenza, presuppone verifiche sui requisiti personali, tecnico-organizzativi, professionali e finanziari delle imprese e si inserisce nell’organizzazione complessiva del lavoro portuale. La disciplina, secondo il Collegio, non crea per questo diritti esclusivi o posizioni dominanti incompatibili con i principi europei della concorrenza.
La vicenda aveva già avuto un precedente. Nel 2021 Cartour aveva chiesto l’autorizzazione all’autoproduzione delle stesse operazioni sulla Cartour Delta, ma il diniego dell’Autorità era stato confermato dal Tar con una sentenza del 2024, poi divenuta definitiva perché non appellata. Nel 2024 la compagnia aveva presentato una nuova istanza, questa volta richiamando il comma 3 dell’articolo 16.

Per Palazzo Spada, però, il cambio di riferimento normativo non consente di aggirare i limiti già previsti dalla disciplina: l’appello dell’Autorità portuale viene accolto e il ricorso originario di Cartour viene respinto.

Dall’Ancip (l’associazione nazionale delle Compagnie imprese portuali) viene espressa “grande soddisfazione per la sentenza”. Assistita dallo studio legale Muscillo-Triossi, l’Ancip infatti è intervenuta nel giudizio ad adiuvandum e a sostegno delle ragioni dell’Adsp di Napoli e Salerno, offrendo uno specifico contributo tecnico-giuridico sull’interpretazione dell’articolo 16 della legge n. 84/1994 dei porti, e in particolare sul rapporto tra l’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali in regime di autoproduzione e l’esercizio delle medesime attività mediante ordinaria autorizzazione quale impresa portuale.

“La sentenza – commentano dall’Ancip – riformando la decisione di primo grado, chiarisce un principio di fondamentale importanza per l’intero sistema portuale nazionale: la distinzione tra il regime dell’autoproduzione e quello dell’autorizzazione ordinaria, individuando con chiarezza i differenti presupposti necessari per il ricorso all’uno o all’altro strumento”.

“Un principio  – viene aggiunto – che conferma la correttezza dell’impianto normativo costruito nel tempo dal legislatore e la sua compatibilità, come ribadito dalla stessa pronuncia, con i principi dell’ordinamento europeo in materia di concorrenza e proporzionalità. Si tratta di una decisione destinata ad assumere particolare rilievo nell’interpretazione delle regole di accesso al mercato delle operazioni portuali e nella tutela del modello imprenditoriale portuale regolato delineato dalla legge n. 84/1994″.

L’Associazione esprime apprezzamento nei confronti dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale e del suo presidente, Eliseo Cuccaro, per aver promosso il giudizio di appello con l’Avvocatura Generale dello Stato e per aver condiviso con l’Ancip il percorso difensivo, ulteriormente rafforzato dall’intervento della Filt Ccgil Campania.

“Una collaborazione, con l’Autorità di sistema – aggiungono dall’Ancip – sviluppata nella comune difesa della corretta applicazione delle norme e dei principi fondamentali che regolano l’accesso al mercato imprenditoriale delle operazioni portuali. Proseguiamo così, con determinazione e continuità, l’attività di tutela e valorizzazione non solo delle proprie numerosissime imprese portuali associate autorizzate ai sensi dell’art. 16 della legge n. 84/1994 e delle migliaia di lavoratrici e lavoratori che vi operano, ma, più in generale, del mercato portuale regolato con le compagnie portuali e fornitori di lavoro portuale temporaneo ex art. 17 e dei terminalisti concessionari ex art. 18. Un impegno portato avanti attraverso una presenza costante, competente e autorevole nelle dinamiche della portualità nazionale, a ogni livello, sempre nel rispetto delle regole e a tutela dell’equilibrio e della specificità del sistema portuale italiano.”